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Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia davvero

Il periodo transitorio è finito a maggio 2026: ora ogni corso segue il nuovo Accordo. Durate, aggiornamenti e la scadenza dei datori di lavoro.

Konnexa 5 min di lettura
Una linea del tempo con tre tappe: le prime due gia segnate, la terza ancora aperta sul tratto tratteggiato

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione è stato sancito il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Da lì è partito un periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale si potevano ancora avviare corsi con le regole vecchie.

Quel periodo è finito. Da maggio 2026 ogni corso nuovo segue il nuovo Accordo, e chi sta ancora ragionando con le tabelle del 2011 lo sta facendo su regole abrogate.

Prima cosa: è un testo unico

Fino a ieri la formazione stava in quattro accordi diversi, e per rispondere a una domanda semplice bisognava sapere quale guardare. Il nuovo Accordo li accorpa e sostituisce:

  • gli accordi del 21 dicembre 2011 su lavoratori, preposti e dirigenti, e sul datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP;
  • l'accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro;
  • l'accordo del 7 luglio 2016 su RSPP e ASPP.

Un documento solo. È la parte meno appariscente e la più utile: sparisce il lavoro di capire quale norma si applica a chi.

Le durate, in una tabella

Chi Formazione iniziale Aggiornamento
Lavoratori 4 ore generale + specifica 4 / 8 / 12 ore secondo il rischio 6 ore ogni 5 anni
Preposti 12 ore (erano 8) 6 ore ogni 2 anni
Dirigenti percorso dedicato 6 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro 16 ore — obbligo nuovo 6 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP percorso dedicato 8 ore ogni 5 anni

La novità grossa: il datore di lavoro deve formarsi

Fino a ieri l'obbligo formativo colpiva il datore di lavoro solo se svolgeva di persona il ruolo di RSPP. Adesso no: tutti i datori di lavoro devono fare un corso base di almeno 16 ore, diviso in un modulo giuridico-normativo e uno su organizzazione e gestione della sicurezza.

Il termine per farlo è il 24 maggio 2027, cioè ventiquattro mesi dalla pubblicazione. Sembra lontano; non lo è, se si considera che riguarda una persona per ogni azienda e che in un portafoglio da venti clienti sono venti corsi da programmare.

Il corso si può fare in presenza, in videoconferenza o in e-learning.

Il preposto è quello che cambia di più

Due modifiche insieme, e vanno lette una accanto all'altra:

  • il corso iniziale passa da 8 a 12 ore;
  • l'aggiornamento diventa biennale — 6 ore ogni due anni invece che ogni cinque.

Il secondo punto è quello che pesa. Una scadenza che torna ogni due anni invece che ogni cinque non è "un po' più frequente": è due volte e mezzo il numero di scadenze da presidiare, su una figura che in azienda spesso non è nemmeno formalmente individuata.

E per il preposto non è ammesso l'e-learning, né sul corso base né sull'aggiornamento: si fa in presenza o in videoconferenza sincrona. Per programmare, è una differenza sostanziale.

Altri due punti che cambiano la pratica quotidiana

La verifica finale dell'apprendimento diventa obbligatoria, e non solo sui corsi iniziali: anche sugli aggiornamenti. Un corso senza verifica non chiude l'obbligo.

La formazione va erogata al momento della costituzione del rapporto di lavoro. Cade la prassi del "entro sessanta giorni" con cui molte assunzioni venivano gestite: chi entra dev'essere formato subito.

Sull'e-learning, attenzione a una sfumatura

Si possono fare a distanza la formazione generale, la parte specifica a rischio basso e gli aggiornamenti. La parte specifica a rischio medio e alto solo se lo prevede un atto della Regione.

Vale la pena verificarlo prima di comprare un pacchetto di corsi online per un'azienda a rischio alto: la risposta dipende da dove si trova.

Una nota sulle date, perché la troverete diversa altrove

Girano due date di entrata in vigore: 19 maggio 2025 (pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro) e 24 maggio 2025 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Di conseguenza girano anche due date di fine del transitorio, 19 o 24 maggio 2026.

Enti di formazione autorevoli usano l'una o l'altra. La scelta prudente è ragionare sulla più vicina, cioè considerarsi già dentro le nuove regole — e comunque, a settembre 2026, la differenza è accademica: sono passate entrambe.

Cosa vuol dire per chi gestisce più aziende

Che un intero portafoglio di scadenze va ricalcolato, e non con una regola sola:

  • gli aggiornamenti dei preposti passano da quinquennali a biennali, quindi le date già segnate a calendario sono sbagliate per eccesso;
  • ogni azienda ha un datore di lavoro nuovo da formare entro maggio 2027;
  • i corsi avviati con le regole vecchie durante il transitorio restano validi, ma quelli nuovi seguono durate diverse.

Fatto a mano, su venti aziende, è il tipo di lavoro in cui si perde qualcosa. Ed è esattamente il caso in cui conviene che le scadenze discendano dai ruoli invece di essere righe scritte una per una: si cambia la regola in un posto e le date si ricalcolano, invece di riaprire venti fogli.


Sul perché una scadenza vada generata e non annotata, abbiamo scritto qui; sul preposto e su cosa comporta individuarlo, qui.

Fonti: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in G.U. n. 119 del 24 maggio 2025; pagina dedicata del Ministero del Lavoro. Verificato a settembre 2026 — se leggi molto dopo, ricontrolla.

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